Salta al contenuto

Trasparenza

Informativa
Precontrattuale.

Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307/2018 (“Regolamento intermediari”) si forniscono di seguito le informazioni sul signor Massimiliano Silla (d’ora innanzi il “consulente”) e sui servizi da lui svolti.

Le informazioni contenute nel presente documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.

Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.

Il consulente è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.

1. Informazioni sul consulente

2. Lingua utilizzata

Il cliente potrà comunicare con il consulente e ricevere dallo stesso documenti e informazioni in lingua italiana.

3. Metodi di comunicazione utilizzati

L’invio di lettere, note informative, rendiconti, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, sarà effettuato al cliente all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.

Il cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il cliente indicherà un indirizzo e-mail valido e accessibile unicamente a lui e si impegna a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail valido) sino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.

Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al consulente dovranno essere effettuate dal cliente al domicilio del consulente ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.

L’invio delle raccomandazioni da parte del consulente e la conferma dell’esecuzione delle operazioni da parte del cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:

  • Posta (lettera raccomandata A/R)
  • Consegna a mano
  • Piattaforme di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal consulente
  • Posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato nel contratto
  • Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato nel contratto

4. Iscrizione nell’albo previsto dall’art. 18 bis del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58

Si dichiara che il consulente è iscritto nella sezione dell’albo di cui all’art. 18 bis del Decreto Legislativo 24.2.1998 (TUF) tenuto dall’Organismo di Vigilanza (ODV) previsto dall’art. 31, comma 4 del suddetto decreto, con delibera del 19/03/2024 n. 2425. Il nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo sono: OCF – Ufficio Albo Consulenti Finanziari UACF, Via Tomacelli 146, Scala B – Piano 4°, 00186 Roma.

5. Relazioni sull’esecuzione di servizi di consulenza

Il consulente invia al cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza:

  • Entro 30 giorni dalla fine di ogni anno solare un rendiconto contenente la composizione e l’andamento del portafoglio.
  • Entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare, un rendiconto contenente: una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente; le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento; in forma aggregata, i costi e gli oneri del servizio prestato e dei prodotti finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.

6. Politica sui conflitti di interesse

Ai sensi dell’art. 177 del Regolamento intermediari il consulente ha adottato una politica sui conflitti di interesse finalizzata a individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti, comprese le sue preferenze di sostenibilità, e a definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Le procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il consulente e il cliente o tra il cliente e altri clienti del consulente al momento della prestazione del servizio, al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sul cliente. Ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare con ragionevole certezza il rischio di danneggiare gli interessi del cliente, il consulente informerà chiaramente su supporto durevole il cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. Il cliente può richiedere ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti indicati.

7. Attività prestata e modalità di svolgimento

Il consulente svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella “prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari”. In particolare, il servizio ha per oggetto l’analisi dell’allocazione del portafoglio complessivo del cliente e la valutazione dell’efficienza dei prodotti detenuti, l’eventuale riformulazione dell’asset allocation, e la valutazione periodica, con frequenza annuale, dell’adeguatezza del portafoglio.

La parcella pagata dal cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l’unica forma di remunerazione del consulente per i servizi prestati al cliente; al consulente è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi. Il consulente è tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonché rispetto agli intermediari abilitati. Nella prestazione del servizio il consulente non può detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

8. Valutazione periodica dell’adeguatezza

Nello svolgimento del servizio il consulente fornisce raccomandazioni in relazione a operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l’adeguatezza del portafoglio rispetto al profilo del cliente, ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante il questionario. Il consulente verifica che l’operazione raccomandata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la tolleranza al rischio; sia tale per cui il cliente possa finanziariamente sopportare i rischi connessi; e sia tale per cui il cliente possieda le necessarie conoscenze per comprenderne i rischi. La valutazione di adeguatezza è svolta con frequenza annuale. Nel caso in cui il cliente non fornisca le informazioni previste, il servizio di consulenza non potrà essere prestato.

9. Integrazione dei fattori di sostenibilità

Ai sensi dell’art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari il consulente integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, affinché i prodotti possano essere raccomandati solo a clienti con preferenze di sostenibilità compatibili. La valutazione viene svolta a livello di portafoglio: nel suo complesso il portafoglio dovrà essere allineato alle preferenze del cliente, fermo restando che singoli strumenti potrebbero non esserlo per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi.

10. Altre attività professionali svolte

Massimiliano Silla presta le seguenti ulteriori attività rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti:

  • Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica
  • Consulenza per l’individuazione e quantificazione dei rischi del nucleo familiare
  • Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare
  • Consulenza per la pianificazione successoria familiare

Le suddette attività, pur essendo personalizzate, non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari, sono regolate da uno specifico contratto distinto e non sono soggette alla vigilanza della Consob e dell’Organismo, né di altre autorità.

11. Strategie di investimento proposte

Nello svolgimento del servizio il consulente non è orientato su determinate categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari e non propone strategie standardizzate, ma valuta per ogni cliente la strategia più adeguata, tenendo conto degli obiettivi di investimento, della tolleranza al rischio e della situazione finanziaria, compresa la capacità di sostenere le perdite.

Documento informativo reso ai sensi dell’art. 165 del Regolamento Consob n. 20307/2018. Le presenti informazioni sono fornite prima della stipulazione del contratto di consulenza in materia di investimenti.

Parliamo del tuo
patrimonio.

Un primo colloquio riservato, senza impegno, per capire da dove partire.

Richiedi un colloquio