Le guide spiegano le regole; qui le regole si applicano al tuo caso. La massa di calcolo con le donazioni riunite fittiziamente, le quote riservate ai legittimari, la quota disponibile che il testamento può governare, il riparto di legge in assenza di testamento e il carico fiscale che ne deriva. I dati che inserisci non lasciano il tuo dispositivo: il calcolo avviene nel browser.
Asse ereditario
È la data del decesso, ed è lei a scegliere le regole: dal 1° gennaio 2025 l'imposta si autoliquida e il coacervo successorio è abrogato. Il D.Lgs. 123/2025 cambierà di nuovo il quadro dal 1° gennaio 2027, e fuori da questi confini lo strumento non calcola il carico fiscale invece di tirare a indovinare.
Il capitale delle polizze vita non vi rientra e non è tassato: si acquista per diritto proprio del beneficiario (art. 1920 c.c.). I premi versati restano però rilevanti per la legittima (art. 1923, co. 2, c.c.): vanno indicati fra le donazioni in vita.
Mutui, finanziamenti, imposte dovute e ogni altro debito esistente alla morte (artt. 20–23 D.Lgs. 346/1990). Riducono sia il relitto civilistico sia la base fiscale.
Spese mediche e chirurgiche dell'ultimo semestre sostenute dagli eredi e spese funerarie, queste fino a 1.032,91 €, con regolari quietanze (art. 24 D.Lgs. 346/1990). Riducono la sola base fiscale: per le quote di legittima non contano.
Titoli del debito pubblico, TFR, veicoli iscritti al PRA (art. 12 D.Lgs. 346/1990). Riducono la sola base fiscale, non il relitto civilistico.
Al valore che il bene ha oggi, non a quello del giorno della donazione (artt. 556 e 747 ss. c.c.): per un immobile donato vent'anni fa conta il valore di mercato attuale. Si imputano alla quota di riserva del beneficiario (art. 564 c.c.).
Anche queste al valore attuale del bene. Entrambe le voci si riuniscono fittiziamente alla massa (art. 556 c.c.) ma non rilevano ai fini fiscali: il coacervo successorio è abrogato.
La guida dell'Agenzia indica come base il valore da dichiarare per ciascun bene. Gli immobili all'estero non entrano nelle imposte ipotecaria e catastale.
Quanti immobili agevolati
L'agevolazione si estende all'intero bene anche con una sola quota avente i requisiti, ma vale per quel bene: sugli altri immobili le imposte restano proporzionali. Su ciascun immobile agevolato si pagano 200 € di ipotecaria e 200 € di catastale in misura fissa. Abitazione e pertinenza contano come uno.
Circoscrizioni immobiliari
Si contano i comuni, non gli immobili: la conservatoria si individua dal codice catastale del comune, quindi due immobili nello stesso comune valgono 1. Non vanno contate le circoscrizioni degli immobili devoluti allo Stato o agli enti locali, del catasto tavolare, dei terreni in compendio unico e degli immobili all'estero.
Aggiunge 48 € di tributi: 32 € di imposta di bollo e 16 € di tributi speciali per il rilascio della copia conforme. Si pagano una volta sola, non per circoscrizione, e se ne può chiedere una soltanto.
Valore capitale dei diritti sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540, co. 2, c.c.). Nella successione legittima va stralciato dall'asse prima della divisione (Cass. SS.UU. 4847/2013).
Già compresi nel patrimonio relitto: questo campo non lo aumenta, riduce soltanto la presunzione. Senza inventario opera l'art. 9, co. 2, D.Lgs. 346/1990: si presume un 10% del netto imponibile, salvo che il dichiarato lo eguagli o superi.
Relitto netto (civilistico)1.000.000 €
Massa ex art. 556 c.c.1.000.000 €
Attivo netto ai fini fiscali (prima della presunzione del 10%)1.000.000 €
La famiglia
Figli viventi
Figli premorti con discendenti
Comprende anche i figli che non possono o non vogliono accettare (rinuncia, indegnità): i discendenti subentrano per rappresentazione e ogni stirpe conta come un figlio, a prescindere dal numero dei rappresentanti (artt. 467–469 e 536, co. 3, c.c.).
Discendenti nelle stirpi (totale)
Rileva ai fini fiscali: la franchigia di 1.000.000 € spetta a ciascun beneficiario, non a ciascuna stirpe. Lo strumento divide la quota dei rappresentanti in parti uguali fra tutti: è esatto solo se ogni stirpe ha lo stesso numero di discendenti, perché per legge si divide prima per stirpe e poi per capi dentro ciascuna (art. 469 c.c.).
Genitori viventi
Ascendenti ulteriori (nonni, bisnonni)
Rilevano solo in mancanza di entrambi i genitori (art. 571, co. 3, c.c.).
Fratelli e sorelle germani
Fratelli e sorelle unilaterali
Stirpi di germani premorti
Stirpi di unilaterali premorti
Nipoti ex fratre: subentrano per rappresentazione con la quota del fratello rappresentato (art. 468 c.c.), ma fiscalmente sono collaterali di 3º grado e non godono della franchigia dei fratelli.
Quanti, di pari grado
Il parente più vicino esclude i più remoti; tra pari grado la divisione è per capi (art. 572 c.c.).
Disabilità grave ex art. 3, co. 3: franchigia di 1.500.000 € a prescindere dal grado di parentela. La selezione l'applica a tutti i soggetti della categoria.
In presenza di discendenti, ascendenti e fratelli sono esclusi dalla successione.
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Scenario A · Con testamento
Legittima e disponibile
Le quote di riserva garantite ai legittimari e lo spazio rimesso alla volontà del testatore, calcolati sulla massa che riunisce fittiziamente le donazioni.
Al coniuge spettano in ogni caso i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (art. 540, co. 2, c.c.): gravano anzitutto sulla disponibile e, se insufficiente, sulla riserva del coniuge ed eventualmente su quella dei figli.
Al coniuge spettano in ogni caso i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (art. 540, co. 2, c.c.): il loro valore capitale va stralciato dall'asse prima della divisione e si aggiunge alla quota (Cass. SS.UU. 4847/2013). Indicandone il valore nel pannello, il riparto ne tiene conto.
Stima sul riparto senza testamento. Con testamento il carico dipende dall'attribuzione della disponibile.
Beneficiario
Quota lorda
Franchigia
Imponibile
Presunz. 10%
Aliquota
Imposta
Coniuge o unito civilmente
366.667 €
1.000.000 €
0 €
33.333 €
4%
0 €
Figli e stirpi (2)valori per ciascuno; imposta complessiva
366.667 €
1.000.000 €
0 €
33.333 €
4%
0 €
Carico fiscale complessivo
0 €
Incidenza sull'attivo netto di 1.000.000 € (prima della presunzione del 10%): 0,00%
Aliquote e franchigie (art. 7 D.Lgs. 346/1990, già art. 2, co. 48, D.L. 262/2006).
Beneficiario
Aliquota
Franchigia
Coniuge, unito civilmente e parenti in linea retta, ascendenti e discendenti
4%
1.000.000 € per ciascun beneficiario
Ciascun fratello o sorella
6%
100.000 €
Altri parenti fino al 4º grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3º grado
6%
senza franchigia
Ogni altro soggetto, compresi i parenti di 5º e 6º grado e il convivente di fatto
8%
senza franchigia
Franchigia elevata a 1.500.000 € per i beneficiari con disabilità grave ex art. 3, co. 3, L. 104/1992, qualunque sia il grado di parentela. La franchigia dei fratelli è personale: i nipoti ex fratre che subentrano per rappresentazione sono collaterali di 3º grado e scontano il 6% senza franchigia.
Le tre nozioni di «coacervo», che è utile non confondere. La riunione fittizia (art. 556 c.c.) è civilistica e misura legittima e disponibile: è applicata nello scenario A. Il coacervo successorio (già art. 8, co. 4, TUS) era fiscale ed è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. 139/2024 con effetto dal 1º gennaio 2025, recependo la giurisprudenza di legittimità e la circolare 29/E del 2023: le donazioni ricevute in vita non erodono né l'aliquota né la franchigia successoria. Il coacervo donativo (art. 57 TUS) resta invece vigente, ma opera sull'imposta relativa alle donazioni successive, dove le liberalità pregresse fra gli stessi soggetti, attualizzate, consumano la franchigia disponibile.
Parliamo del tuo patrimonio.
Una simulazione dice come si dividerebbe oggi. Una pianificazione decide come dividerlo domani.