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Simulazioni

Il riparto
successorio.

Le guide spiegano le regole; qui le regole si applicano al tuo caso. La massa di calcolo con le donazioni riunite fittiziamente, le quote riservate ai legittimari, la quota disponibile che il testamento può governare, il riparto di legge in assenza di testamento e il carico fiscale che ne deriva. I dati che inserisci non lasciano il tuo dispositivo: il calcolo avviene nel browser.

Asse ereditario

È la data del decesso, ed è lei a scegliere le regole: dal 1° gennaio 2025 l'imposta si autoliquida e il coacervo successorio è abrogato. Il D.Lgs. 123/2025 cambierà di nuovo il quadro dal 1° gennaio 2027, e fuori da questi confini lo strumento non calcola il carico fiscale invece di tirare a indovinare.

Il capitale delle polizze vita non vi rientra e non è tassato: si acquista per diritto proprio del beneficiario (art. 1920 c.c.). I premi versati restano però rilevanti per la legittima (art. 1923, co. 2, c.c.): vanno indicati fra le donazioni in vita.

Mutui, finanziamenti, imposte dovute e ogni altro debito esistente alla morte (artt. 20–23 D.Lgs. 346/1990). Riducono sia il relitto civilistico sia la base fiscale.

Spese mediche e chirurgiche dell'ultimo semestre sostenute dagli eredi e spese funerarie, queste fino a 1.032,91 €, con regolari quietanze (art. 24 D.Lgs. 346/1990). Riducono la sola base fiscale: per le quote di legittima non contano.

Titoli del debito pubblico, TFR, veicoli iscritti al PRA (art. 12 D.Lgs. 346/1990). Riducono la sola base fiscale, non il relitto civilistico.

Al valore che il bene ha oggi, non a quello del giorno della donazione (artt. 556 e 747 ss. c.c.): per un immobile donato vent'anni fa conta il valore di mercato attuale. Si imputano alla quota di riserva del beneficiario (art. 564 c.c.).

Anche queste al valore attuale del bene. Entrambe le voci si riuniscono fittiziamente alla massa (art. 556 c.c.) ma non rilevano ai fini fiscali: il coacervo successorio è abrogato.

La guida dell'Agenzia indica come base il valore da dichiarare per ciascun bene. Gli immobili all'estero non entrano nelle imposte ipotecaria e catastale.

L'agevolazione si estende all'intero bene anche con una sola quota avente i requisiti, ma vale per quel bene: sugli altri immobili le imposte restano proporzionali. Su ciascun immobile agevolato si pagano 200 € di ipotecaria e 200 € di catastale in misura fissa. Abitazione e pertinenza contano come uno.

Aggiunge 48 € di tributi: 32 € di imposta di bollo e 16 € di tributi speciali per il rilascio della copia conforme. Si pagano una volta sola, non per circoscrizione, e se ne può chiedere una soltanto.

Valore capitale dei diritti sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540, co. 2, c.c.). Nella successione legittima va stralciato dall'asse prima della divisione (Cass. SS.UU. 4847/2013).

Già compresi nel patrimonio relitto: questo campo non lo aumenta, riduce soltanto la presunzione. Senza inventario opera l'art. 9, co. 2, D.Lgs. 346/1990: si presume un 10% del netto imponibile, salvo che il dichiarato lo eguagli o superi.

La famiglia

Figli viventi
2
Figli premorti con discendenti
0

Comprende anche i figli che non possono o non vogliono accettare (rinuncia, indegnità): i discendenti subentrano per rappresentazione e ogni stirpe conta come un figlio, a prescindere dal numero dei rappresentanti (artt. 467–469 e 536, co. 3, c.c.).

Genitori viventi
0
Ascendenti ulteriori (nonni, bisnonni)
0

Rilevano solo in mancanza di entrambi i genitori (art. 571, co. 3, c.c.).

Fratelli e sorelle germani
0
Fratelli e sorelle unilaterali
0
Stirpi di germani premorti
0
Stirpi di unilaterali premorti
0

Nipoti ex fratre: subentrano per rappresentazione con la quota del fratello rappresentato (art. 468 c.c.), ma fiscalmente sono collaterali di 3º grado e non godono della franchigia dei fratelli.

Quanti, di pari grado
1

Il parente più vicino esclude i più remoti; tra pari grado la divisione è per capi (art. 572 c.c.).

Disabilità grave ex art. 3, co. 3: franchigia di 1.500.000 € a prescindere dal grado di parentela. La selezione l'applica a tutti i soggetti della categoria.

Scenario A · Con testamento

Legittima e disponibile

Le quote di riserva garantite ai legittimari e lo spazio rimesso alla volontà del testatore, calcolati sulla massa che riunisce fittiziamente le donazioni.

Massa di calcolo: 1.000.000 € = 1.000.000 €

1/4
1/2
1/4
  • Coniuge o unito civilmente1/4 · 25%250.000 €
  • Figli e stirpi (2)ciascuno 1/4 · 250.000 €1/2 · 50%500.000 €
  • Quota disponibile1/4 · 25%250.000 €
Al coniuge spettano in ogni caso i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (art. 540, co. 2, c.c.): gravano anzitutto sulla disponibile e, se insufficiente, sulla riserva del coniuge ed eventualmente su quella dei figli.

Rif. art. 542, co. 2, c.c.

Scenario B · Senza testamento

Successione legittima

In assenza di testamento è la legge a designare gli eredi e le rispettive quote sull'asse relitto: nessuno spazio di pianificazione.

Asse ereditario netto: 1.000.000 €

1/3
2/3
  • Coniuge o unito civilmente1/3 · 33,3%333.333 €
  • Figli e stirpi (2)ciascuno 1/3 · 333.333 €2/3 · 66,7%666.667 €
Al coniuge spettano in ogni caso i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (art. 540, co. 2, c.c.): il loro valore capitale va stralciato dall'asse prima della divisione e si aggiunge alla quota (Cass. SS.UU. 4847/2013). Indicandone il valore nel pannello, il riparto ne tiene conto.

Rif. art. 581 c.c.

Il carico fiscale

Imposta di successione e tributi correlati

Stima sul riparto senza testamento. Con testamento il carico dipende dall'attribuzione della disponibile.

BeneficiarioQuota lordaFranchigiaImponibilePresunz. 10%AliquotaImposta
Coniuge o unito civilmente366.667 €1.000.000 €0 €33.333 €4%0 €
Figli e stirpi (2)valori per ciascuno; imposta complessiva366.667 €1.000.000 €0 €33.333 €4%0 €
Carico fiscale complessivo0 €

Incidenza sull'attivo netto di 1.000.000 € (prima della presunzione del 10%): 0,00%

Aliquote e franchigie (art. 7 D.Lgs. 346/1990, già art. 2, co. 48, D.L. 262/2006).

BeneficiarioAliquotaFranchigia
Coniuge, unito civilmente e parenti in linea retta, ascendenti e discendenti4%1.000.000 € per ciascun beneficiario
Ciascun fratello o sorella6%100.000 €
Altri parenti fino al 4º grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3º grado6%senza franchigia
Ogni altro soggetto, compresi i parenti di 5º e 6º grado e il convivente di fatto8%senza franchigia

Franchigia elevata a 1.500.000 € per i beneficiari con disabilità grave ex art. 3, co. 3, L. 104/1992, qualunque sia il grado di parentela. La franchigia dei fratelli è personale: i nipoti ex fratre che subentrano per rappresentazione sono collaterali di 3º grado e scontano il 6% senza franchigia.

Le tre nozioni di «coacervo», che è utile non confondere. La riunione fittizia (art. 556 c.c.) è civilistica e misura legittima e disponibile: è applicata nello scenario A. Il coacervo successorio (già art. 8, co. 4, TUS) era fiscale ed è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. 139/2024 con effetto dal 1º gennaio 2025, recependo la giurisprudenza di legittimità e la circolare 29/E del 2023: le donazioni ricevute in vita non erodono né l'aliquota né la franchigia successoria. Il coacervo donativo (art. 57 TUS) resta invece vigente, ma opera sull'imposta relativa alle donazioni successive, dove le liberalità pregresse fra gli stessi soggetti, attualizzate, consumano la franchigia disponibile.

Nota metodologica. Strumento a finalità divulgativa: espone le quote astratte degli artt. 536–586 del Codice Civile e una stima delle imposte vigenti; non costituisce consulenza legale, fiscale o successoria, e ogni caso concreto richiede la verifica di un professionista.

Semplificazioni dichiarate. L'imputazione delle donazioni è calcolata in aggregato, mentre nella pratica opera per singolo legittimario: una concentrazione delle liberalità su uno solo di essi può generare lesione anche quando il totale appare capiente. Fra gli ascendenti ulteriori il riparto è esposto in parti uguali, mentre l'art. 569 c.c. divide per linee. I discendenti che subentrano per rappresentazione sono ripartiti in parti uguali fra tutti, mentre l'art. 469 c.c. divide prima per stirpi: il conto è esatto solo a stirpi ugualmente popolate. La presunzione del 10% su denaro, gioielli e mobilia è distribuita fra i beneficiari con le stesse frazioni delle quote.

Restano fuori dal calcolo:

  • la collazione (artt. 737 ss.)
  • i legati
  • le rinunce e l'accrescimento
  • l'indegnità
  • la cautela sociniana (art. 550)
  • il regime patrimoniale dei coniugi
  • i trust e i fondi pensione
  • i patti di famiglia
  • le donazioni indirette
  • le riduzioni d'imposta per successioni ravvicinate (art. 25 TUS)
  • le agevolazioni per aziende e partecipazioni (art. 3, co. 4-ter), fondi rustici e beni culturali
  • i profili di diritto internazionale privato

Il diritto del convivente di fatto di continuare ad abitare nella casa comune, per due anni o per la durata della convivenza fino a cinque (art. 1, co. 42, L. 76/2016), è un diritto a tempo e non una quota ereditaria: non compare nel riparto. Le opzioni di separazione riguardano il matrimonio: l'unione civile non conosce la separazione personale, ma solo lo scioglimento, che estingue i diritti successori. Il valore capitale dei diritti di abitazione, se indicato, è trattato come dato esogeno: la sua stima dipende da rendita, età del coniuge e coefficienti di usufrutto. I tributi fissi di presentazione riflettono il regime successivo al D.Lgs. 139/2024 e sono stati verificati con un commercialista nell'agosto 2026: restano la voce soggetta a più frequenti variazioni, e vanno riscontrati al momento della presentazione.

Parliamo del tuo
patrimonio.

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